PAGAMENTO DELL' ACCONTO AL GESTORE DELLA CRISI
In riferimento alla problematica relativa al pagamento dell’acconto al gestore della crisi si rappresenta quanto segue: la normativa previgente L. 3 del 27/1/2012 non disponeva nulla in merito alla possibilità di erogare gli acconti all’Occ.
Infatti la disciplina in parola lasciava ampio margine di iniziativa al debitore e ovviamente allo stesso organismo nella predisposizione del piano del consumatore o dell’accordo. All’art. 9, comma 3-bis, lettera e) della citata disposizione, era prevista l’indicazione del costo presumibile della procedura.
Le parti avevano la possibilità di definire all’interno del piano i rapporti contrattuali, i termini di pagamento del compenso, nel rispetto della prededuzione a favore dell’OCC. Lo stesso Regolamento tipo adottato dal CNDEC prevedeva la possibilità di ottenere da parte dell'OCC degli acconti. Infatti, all’art. 18 del citato documento è prevista la possibilità con accordo delle parti di ottenere degli acconti sui compensi maturati. L’OCC poteva a sua volta regolamentare il rapporto a seguito di questa possibilità con il gestore della crisi e riversare, secondo i rapporti percentuali individuati nel regolamento la parte del compenso attribuibile al gestore. Trattasi di rapporto esclusivamente di natura contrattuale tra OCC e gestore. Il negozio giuridico è svincolato da qualsiasi rapporto pubblicistico tipico dell’OCC. Il DM. 24/09/2014 n. 202 nulla prevede in merito agli acconti né all’art. 16, né all’art. 17.
La nuova disciplina della ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 67, D.Lgs. 12/01/2019 n. 14, al contrario della precedente, è più puntuale e demanda al giudice la liquidazione del compenso, che sarà liquido ed esigibile, solo in un momento successivo all’esecuzione del piano, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore. Il giudice, verificata la corretta esecuzione del piano, autorizza i pagamenti ai sensi dell’art. 71, 4 comma, D.Lgs, 12/01/2019 n. 14. Il sindacato del giudice si spinge oltre, con la verifica della diligenza dell’OCC, prevista dall’art. 71, 6 comma, D.Lgs 12/01/2019 n. 14. Stessa sorte il Legislatore ha previsto per la liquidazione del compenso dell’OCC nel concordato minore. All’art. 81, comma 4, del D.Lgs 12/01/2019 n. 14 il Legislatore prevede che terminata l’esecuzione l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenendo conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore. Anche nel caso specifico il giudice nella liquidazione del compenso, deve tener conto della diligenza dell’OCC. A fortiori nella relazione di accompagnamento del provvedimento si specifica che il giudice nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza dimostrata dall’OCC, riducendo o escludendo il compenso. Quindi con queste modifiche normative gli spazi per l’erogazione di acconti al gestore possono essere disposte esclusivamente per effetto di un rapporto di natura contrattuale, ma che potrebbe in caso di esecuzione dell’incarico da parte del gestore con violazione della diligenza prevista dalla disposizione legislativa, potrebbe gravare esclusivamente, con onere a carico dell’ OCC, e potrebbe essere recuperato con azioni volontarie da parte del gestore o in caso contrario con azioni recuperatorie nei confronti di quest’ultimo. Il mancato ristoro dell’acconto erogato al gestore potrebbe essere fonte di responsabilità per gli organi dell’Occ.
ISCRIZIONE STP ALL' ELENCO GESTORI
La possibilità d’iscrizione di una STP all’elenco dei gestori si precisa quanto segue; il regolamento approvato dall’OCC prevede espressamente l’iscrizione solo
delle persone fisiche. Infatti all’art. 8 del citato regolamento si menziona solo la persona fisica. Per contro il DM. 24/09/2014 n. 202 all’art. 4, comma 7, prevede la possibilità di iscrizione anche altri soggetti diversi dai professionisti, perché muniti dei requisiti richiesti per l’iscrizione delle persone fisiche. Stante le difformità delle due diverse disposizioni regolamentari si considera il regolamento dell’OCC prevalente rispetto al DM, in quando trattasi di norme di autodisciplina volte ad individuare i soggetti deputati a svolgere determinante funzioni da parte dell’OCC.
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