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OCC – ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

 

FAQ E PRONTO ORDINI

Quaderno  CNDC e FNC - 14/05/2025 - I professionisti nella crisi d'impresa e nelle funzioni giudiziarie - albi ed elenchi per visionare clicca qui

Richiesta di informazioni per la compilazione del preventivo del compenso da OCC

Dal modello che avete messo a disposizione nel sito (che allego), noto che l'ammontare del compenso è suddiviso tra "ATTIVITÀ DI OCC" e "ATTIVITÀ DI LIQUIDATORE". In questa fase, è corretto compilare esclusivamente il compenso relativo all'attività di OCC?

Inoltre, poiché opero in regime forfettario, desidererei sapere se è necessario indicare l'IVA, considerando che nel compenso spettante all'OCC si applica anche l'IVA mentre nel mio caso sarei escluso.

1) Il compenso indicato nel preventivo è fatto in nome e per conto dell'occ e non è il compenso del gestore ;

2) Va indicato il compenso previsto dalla tariffa di cui al DM vigente  già contenuta nel preventivo contratto;

3) la questione del regime sarà una questione relativa al rapporto tra occ e il gestore;

4) il compenso dell'occ  è unico e viene liquidato dal tribunale nei termini di legge. Il giudice dovrà liquidare e determinare nei limiti delle pattuizioni contrattuali il compenso per i due organi della procedura;

5) una parte del compenso sarà liquidato al liquidatore e l altra all'occ;

6) l occ pagherà il gestore secondo quanto liquidato dal giudice per le competenze dell occ nei limiti degli occordi contrattuali e regolamentari, che nel caso di specie 80 % al gestore e 20% all'occ.

LIQUIDAZIONE COMPENSO

In merito alla questione richiestami segnalo alcune riflessioni e risposte:

Nella prima fase è' stata fatta una domanda di partecipazione e il credito è stato ammesso allo stato passivo, pertanto la quota liquidabile è in funzione dello stesso. Il compenso risultante sarà accreditato all'Occ che riverserà la quota parte al gestore. 

Il compenso nella seconda fase dalla nomina del liquidatore con provvedimento del Tribunale fino alla rendicontazione è di competenza esclusiva del liquidatore, il cui compenso sarà liquidato dal Giudice ai sensi e secondo gli effetti dell'art. 275 ccii. 

Per precisione lo stesso articolo riformato ha previsto che l'occ non deve inoltrare la domanda di partecipazione al passivo, ma il suo compenso unitamente a quello del liquidatore dovrà essere liquidato dal giudice. Il compenso è altresì omnicomprensivo e determinato secondo le tariffe previste dal dm  24 settembre 2014, n. 202. Sarà il giudice a determinare la quota di competenza dell'OCC e quella del liquidatore. La quota dell'Occ sarà poi ripartita  per il 20% al OCC e l'80% al Gestore. 

Il  Tribunale di Milano, il 14 novembre 2023, ha unitariamente liquidato il compenso spettante al liquidatore, sia per l’attività svolta nella fase antecedente all’apertura della procedura di liquidazione controllata, quale gestore della crisi, sia per l’attività svolta, nella successiva fase liquidatoria, quale liquidatore, si pone nel solco del dibattito sulla questione relativa al criterio di quantificazione e di ripartizione del compenso spettante all’OCC e al liquidatore nominati nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata. Occorre preliminarmente osservare come il Tribunale di Milano abbia de facto aderito all’orientamento giurisprudenziale, già espresso, per la prima volta, dal Tribunale di Torino con il decreto del 27 maggio 2021,  reso sotto l’ancora vigenza dell'ormai abrogata L. 3/2012 e, per la seconda volta, dal Tribunale di Palermo nel decreto del 10 maggio 2023 reso, anche in questo caso, nell’ambito una procedura liquidatoria avviata sotto l’egida della previgente normativa in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento. 

Il compenso dell’OCC e del liquidatore maturato nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato sia da considerarsi unico, unitario, cosicché il preventivo concordato tra OCC e debitore nel contesto di una procedura liquidatoria non potrebbe che dirsi comprensivo non solo della fase di gestione della procedura sino all’apertura della liquidazione svolta dall’OCC e, per suo tramite, dal o dai gestori della crisi incaricati dal referente (e, quindi, della predisposizione del ricorso e della redazione della relazione ex art 269 del CCII), ma anche della successiva fase liquidatoria presa in carico e svolta, pur nella stessa persona, ma con diversa veste, funzione e responsabilità, dal liquidatore nominato dal Tribunale in composizione collegiale nella sentenza di apertura della liquidazione.

Il Tribunale di Ascoli Piceno 24 aprile 2024, est. Sirianni, in sede di apertura della liquidazione controllata, ha chiarito che “quanto ai compensi per l’OCC, considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal giudice al termine della procedura e necessariamente in via unitaria per la fase ante e post apertura della procedura stessa, si ritiene opportuno invitare il liquidatore a non inserire l’importo preventivato nello stato passivo ed invece accantonarlo in attesa della liquidazione”.

Tribunale di Arezzo 8 maggio 2024, est. Pani, ha statuito che “il compenso dell’OCC non è suscettibile di ammissione all’interno dello stato passivo, competendo la liquidazione dello stesso (in uno con quello spettante al liquidatore) al giudice delegato ai sensi dell’art. 275, comma 2, CCII, al momento dell’approvazione del rendiconto”.

Il Tribunale di Milano 29 febbraio 2024, osserva che “nel caso in cui l’accordo non tenga conto dei parametri normativi prevedendo una determinazione del compenso esorbitante rispetto agli stessi, questo Tribunale ritiene che sussistano ragioni per disapplicare l’art. 14 comma 1 del decreto ministeriale nella parte in cui attribuisce rilievo all’accordo con conseguente inopponibilità alla procedura della determinazione pattizia del compenso per la parte esorbitante i parametri di legge […] per cui in tal caso alcuna significatività può assumere la inclusione nello stato passivo della misura del compenso concordata tra OCC e debitore”.

Nel caso concreto la domanda di partecipazione per il compenso dell'OCC è stata fatta secondo la tariffa sopra indicata e per espressa previsione normativa deve essere omnicomprensivo, pertanto sarebbe opportuno, prima  di provvedere al riparto interessare il giudice competente per il comportamento di assumere per non avere un aggravio sulla procedura e una violazione dell'art. 275 ccii.

La soluzione potrebbe essere di rinunciare alla domanda di partecipazione ed ottenere la liquidazione del compenso, compresi gli acconti così come è stata modificata dal correttivo. La giurisprudenza è intervenuta precedentemente del correttivo ma il linea con lo stesso.

 

PAGAMENTO DELL' ACCONTO AL GESTORE DELLA CRISI

In riferimento alla problematica relativa al pagamento dell’acconto al gestore della crisi si rappresenta quanto segue: la normativa previgente L. 3 del 27/1/2012 non disponeva nulla in merito alla possibilità di erogare gli acconti all’Occ.
Infatti la disciplina in parola lasciava ampio margine di iniziativa al debitore e ovviamente allo stesso organismo nella predisposizione del piano del consumatore o dell’accordo. All’art. 9, comma 3-bis, lettera e) della citata disposizione, era prevista l’indicazione del costo presumibile della procedura.
Le parti avevano la possibilità di definire all’interno del piano i rapporti contrattuali, i termini di pagamento del compenso, nel rispetto della prededuzione a favore dell’OCC. Lo stesso Regolamento tipo adottato dal CNDEC prevedeva la possibilità di ottenere da parte dell'OCC degli acconti. Infatti, all’art. 18 del citato documento è prevista la possibilità con accordo delle parti di ottenere degli acconti sui compensi maturati. L’OCC poteva a sua volta regolamentare il rapporto a seguito di questa possibilità con il gestore della crisi e riversare, secondo i rapporti percentuali individuati nel regolamento la parte del compenso attribuibile al gestore. Trattasi di rapporto esclusivamente di natura contrattuale tra OCC e gestore. Il negozio giuridico è svincolato da qualsiasi rapporto pubblicistico tipico dell’OCC. Il DM. 24/09/2014 n. 202 nulla prevede in merito agli acconti né all’art. 16, né all’art. 17.

La nuova disciplina della ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 67, D.Lgs.  12/01/2019 n. 14, al contrario della precedente, è più puntuale e demanda al giudice la liquidazione del compenso, che sarà liquido ed esigibile, solo in un momento successivo all’esecuzione del piano, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore. Il giudice, verificata la corretta esecuzione del piano, autorizza i pagamenti ai sensi dell’art. 71, 4 comma, D.Lgs, 12/01/2019 n. 14. Il sindacato del giudice si spinge oltre, con la verifica della diligenza dell’OCC, prevista dall’art. 71, 6 comma, D.Lgs 12/01/2019 n. 14. Stessa sorte il Legislatore ha previsto per la liquidazione del compenso dell’OCC nel concordato minore. All’art. 81, comma 4, del D.Lgs 12/01/2019 n. 14 il Legislatore prevede che terminata l’esecuzione l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenendo conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore. Anche nel caso specifico il giudice nella liquidazione del compenso, deve tener conto della diligenza dell’OCC. A fortiori nella relazione di accompagnamento del provvedimento si specifica che il giudice nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza dimostrata dall’OCC, riducendo o escludendo il compenso. Quindi con queste modifiche normative gli spazi per l’erogazione di acconti al gestore possono essere disposte esclusivamente per effetto di un rapporto di natura contrattuale, ma che potrebbe in caso di esecuzione dell’incarico da parte del gestore con violazione della diligenza prevista dalla disposizione legislativa, potrebbe gravare esclusivamente, con onere a carico dell’ OCC, e potrebbe essere recuperato con azioni volontarie da parte del gestore o in caso contrario con azioni recuperatorie nei confronti di quest’ultimo. Il mancato ristoro dell’acconto erogato al gestore potrebbe essere fonte di responsabilità per gli organi dell’Occ.

 

ISCRIZIONE STP ALL'  ELENCO GESTORI

La possibilità d’iscrizione di una STP all’elenco dei gestori si precisa quanto segue; il regolamento approvato dall’OCC prevede espressamente l’iscrizione solo
delle persone fisiche. Infatti all’art. 8 del citato regolamento si menziona solo la persona fisica. Per contro il DM. 24/09/2014 n. 202 all’art. 4, comma 7, prevede la possibilità di iscrizione anche altri soggetti diversi dai professionisti, perché muniti dei requisiti richiesti per l’iscrizione delle persone fisiche. Stante le difformità delle due diverse disposizioni regolamentari si considera il regolamento dell’OCC prevalente rispetto al DM, in quando trattasi di norme di autodisciplina volte ad individuare i soggetti deputati a svolgere determinante funzioni da parte dell’OCC.

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