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RIFORMULAZIONE DELL’OBBLIGO FORMATIVO ANNO 2021

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 21-22 giugno 2022, analogamente a quanto deciso dal precedente Consiglio Nazionale nella seduta del 15 luglio 2020 in relazione alla riformulazione

dell’obbligo formativo dell’anno 2020, ha deliberato, anche per l’anno 2021, – il venir meno dell’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno e di consentire che il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell’anno 2021 possa essere recuperato nell’anno 2022;

– il venir meno dell’obbligo per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno e di consentire che il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell’anno possa essere recuperato nell’anno 2022;

– di prevedere che l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 sia valutato su base triennale.

Di conseguenza – per il triennio 2020-2022 – l’obbligo formativo si intende assolto anche qualora non sia rispettato l’obbligo minimo annuale, sempre che sia onorato l’obbligo formativo triennale di 90 cfp, ovvero di 30 cfp da parte degli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo. Analogo provvedimento è stato disposto anche per gli iscritti nel registro dei Revisori legali dall’art. 3, comma 7, del decreto legge n. 183 del 2020, consentendo di maturare i 60 crediti previsti nel triennio 2020-2022, a prescindere dalla distribuzione su base annua.

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